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Dimissioni telematiche

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Modified on 29/09/2016 06:03 PM by Gaia Categorized as Uncategorized

Premessa

Dal 12 marzo 2016 è entrata in vigore la nuova disciplina relativa alla comunicazione delle dimissioni volontarie e delle risoluzioni consensuali. La finalità principale è quella di contrastare il fenomeno delle c.d. dimissioni in bianco, rendendo inefficaci le dimissioni presentate con modalità differenti.

Resta l'obbligo per il lavoratore di rispettare il periodo di preavviso (salvo il caso delle dimissioni per giusta causa che non lo prevedono). In caso contrario le dimissioni restano valide ma il lavoratore è obbligato a risarcire l'eventuale danno.

Nel caso di dimissioni presentate in data antecedente al 12 marzo 2016 ma con cessazione del rapporto di lavoro successiva, per effetto della decorrenza del preavviso, non è necessario utilizzare la nuova procedura.

La procedura online non incide sull’obbligo di preavviso in capo al lavoratore e non modifica la disciplina del rapporto e della sua risoluzione. Pertanto restano ferme le disposizioni di legge o contrattuali in materia di preavviso.

Le dimissioni telematiche, secondo il Ministero, assumono il carattere di forma tipica e non di convalida. Vi invitiamo pertanto a prestare estrema attenzione ai termini di preavviso anche se l'Inps ci ha assicurato che è possibile effettuare l'invio telematico durante la decorrenza del preavviso già preventivamente comunicato secondo le norme contrattuali (come nei casi in cui la contrattazione collettiva prevede che i lavoratori debbano dimettersi con decorrenza dal primo o dal 16 del mese).

Per i casi di detenzione l'interessato ha diritto a procedere con le dimissioni on-line per tramite di delega fornita all'Assistente Sociale di riferimento. Top


Destinatari

La nuova disciplina si applica a tutti i rapporti di lavoro subordinato del settore privato, compresi gli apprendisti, e ai soci lavoratori di società cooperative. Sono esclusi i rapporti di lavoro subordinato del settore pubblico. Top


Soggetti abilitati

La compilazione e l'invio del modulo potranno essere effettuati direttamente dal lavoratore o tramite i patronati, organizzazioni sindacali, enti bilaterali e commissioni di certificazione. Nel primo caso sarà il diretto interessato che si occuperà di svolgere tutti gli adempimenti necessari all'invio: per fare ciò dovrà essere in possesso del PIN dispositivo Inps e di un accesso accreditato all'apposita area ClicLavoro del sito del Ministero del Lavoro.

Negli altri casi, quindi con l'aiuto di uno dei soggetti abilitati, non è richiesto il PIN del lavoratore in quanto sarà il soggetto abilitato ad assumersi la responsabilità dell'accertamento dell'identità attraverso la firma digitale del file PDF, che verrà prodotto e salvato nel sistema informatico messo a disposizione dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali. Tutti gli operatori Inca sono già in possesso delle credenziali per accedere a ClicLavoro. Top


Esclusioni

Le risoluzione consensuale del rapporto di lavoro o la richiesta di dimissioni devono essere convalidate dal servizio ispettivo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali competente per:

  • la lavoratrice, durante il periodo di gravidanza
  • la lavoratrice e il lavoratore, durante i primi tre anni di vita del bambino
  • il lavoratore e la lavoratrice, nei primi tre anni di accoglienza del minore adottato o in affidamento, o in caso di adozione internazionale, nei primi tre anni decorrenti dalle comunicazioni di cui all’art. 54, comma 9, del D.Lgs. n. 151/2001.

La nuova disciplina delle dimissioni volontarie e della risoluzione consensuale invece non si applica:
  • ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni
  • ai rapporti di lavoro domestico
  • nei casi in cui il recesso interviene in una delle c.d. “sedi protette” di cui all’articolo 2113, quarto comma, del codice civile o avanti alle commissioni di certificazione di cui all’articolo 76 del decreto legislativo n. 276 del 2003
  • al recesso durante il periodo di prova di cui all'art. 2096 c.c.
  • ai rapporti di lavoro marittimo regolati dalla legge speciale del Codice della Navigazione
  • ai collaboratori coordinati e continuativi
  • ai tirocini
    Top


Organizzazione

La nostra organizzazione ha indicato che i soggetti abilitati saranno:

  • l'INCA per le dimissioni finalizzate al pensionamento
  • gli UVL per tutte le altre ipotesi

Il patronato Inca, legando l'espletamento di tale servizio all'invio della domanda di pensione, ha stabilito che, nel caso di mandato di assistenza e rappresentanza per la domanda di pensione conferito ad altro patronato, quest'ultimo debba essere revocato. Nel caso in cui il lavoratore si rifiuti di revocare il mandato conferito ad altro patronato non sarà possibile l'invio delle dimissioni.

Per comunicazioni o eventuali problematiche vi invitiamo a rivolgervi al compagno Angelo Cornacchia alla seguente mail: a.cornacchia@inca.it Top


Procedura per il Patronato

Per procedere all'invio delle dimissioni online è necessario collegarsi al sito www.cliclavoro.gov.it e inserire le proprie credenziali. Una volta effettuato l'accesso sarà necessario entrare nell'area "dimissioni online" disponibile sul menù verticale, posizionato sulla colonna sinistra.

Per l'invio di una nuova comunicazione è necessario cliccare sul tasto "Nuovo". E' possibile inoltre consultare le dimissioni già inviate cliccando sul tasto "Cerca".

Per prima cosa bisognerà confermare di essere un soggetto abilitato all'invio dell'istanza. Poi bisognerà indicare se il rapporto di lavoro è antecedente o successivo al 2008.

Sezioni 1 e 2

La compilazione di queste due sezioni varia a seconda della data di stipula del rapporto di lavoro.
  • se il rapporto di lavoro è successivo al 2008 sarà necessario inserire solo il codice fiscale del lavoratore o dell'azienda e scegliere il rapporto di lavoro per il quale si stanno presentando le dimissioni. Il sistema caricherà tutte le informazioni corrette chiedendo eventualmente di confermare alcuni campi. Tali informazioni non sono modificabili
  • se il rapporto di lavoro è antecedente al 2008 bisognerà inserire manualmente tutte le informazioni richieste

Nel caso in cui il datore di lavoro non fosse in possesso di una PEC è possibile inserire solo l'indirizzo di posta ordinaria.

Sezione 3

La compilazione è facoltativa.

Sezione 4

Bisognerà indicare, facendo molta attenzione a rispettare il preavviso (se richiesto), la data di decorrenza delle dimissioni. Specifichiamo che tale data corrisponde al primo giorno di non lavoro, quello successivo alla data di cessazione.

Sezione 5

Bisognerà indicare che il soggetto che sta effettuando la procedura è il patronato.

A questo punto sarà possibile confermare e stampare il modulo in PDF completo di tutte le informazioni comunicate. Contestualmente sarà inviata una mail di conferma alla DTL e al datore di lavoro.

Nel caso in cui la procedura di dimissioni sul sito Cliclavoro non dovesse andare a buon fine in quanto il datore di lavoro è in possesso di una PEC non corretta o scaduta o altro, lo staff tecnico del Ministero provvederà ad avvertire l'operatore e il lavoratore tramite e-mail. La procedura non dovrà essere riformulata poichè il datore di lavoro ha comunque un riscontro sul proprio “cruscotto” on line dal quale risultano tutte le richieste di dimissioni dei propri (ormai ex) dipendenti. In sostanza, ciò che fa fede, per il buon esito delle dimissioni, è la data certa dell'invio online effettuato tramite la procedura automatizzata della quale è possibile produrre una stampa per ricevuta. L'uso della Posta certificata da parte del datore di lavoro non è più obbligatoria.

Il Ministero sta inoltre vagliando la possibilità di sostituire/integrare la mail del lavoratore con un campo obbligatorio di compilazione con il numero di cellulare dell'interessato, in modo tale da bypassare il problema dell'eventuale mancanza dell'indirizzo di posta elettronica;

Cogliamo l'occasione per informarvi che il modulo di liberatoria, da far firmare al lavoratore per sollevare il patronato dalla responsabilità nei casi di invio di dati errati o di comunicazione tardiva, é in fase di preparazione e sarà aggiunto a questa sezione non appena disponibile. Top


Revoca delle dimissioni

Il lavoratore, entro sette giorni dalla data di trasmissione dell'istanza, ha la facoltà di revocare le proprie dimissioni o la risoluzione consensuale. L'operatore dovrà entrare nella procedura, cliccare sul tasto "Revoca" e inserire il codice fiscale del lavoratore per il quale si vogliono revocare le dimissioni.

Casi particolari

Malattia insorta durante il preavviso

Il lavoratore non deve revocare le dimissioni già comunicate perché la malattia non incide sulla sua manifestazione di volontà. Sarà cura del datore di lavoro indicare l’effettiva data di cessazione nel momento di invio della comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro. L’eventuale discordanza tra la data di cessazione comunicata dal lavoratore e quella indicata dal datore di lavoro è comprovata dallo stato di malattia del primo.

Spostamento dell'effettiva cessazione

La procedura online non incide sulle disposizioni relative al preavviso e lascia quindi alle parti la libertà di raggiungere degli accordi modificativi che spostino la data di decorrenza delle dimissioni o della risoluzione consensuale. Sarà cura del datore di lavoro indicare l’effettiva data di cessazione nel momento di invio della comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro, senza che il lavoratore revochi le dimissioni trasmesse telematicamente.

Assenza di comunicazioni obbligatorie relative al rapporto di lavoro post 2008

Nel caso di assenza di comunicazioni obbligatorie relative al rapporto di lavoro instaurato dopo il 2008 e, di conseguenza, assenza di dati, è possibile selezionare l’opzione “Prima del 2008” e compilare manualmente i campi del modello telematico, senza indicare la data di inizio del rapporto di lavoro (dato non obbligatorio). Top


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